Parafarmacie: segnalazione certificata di avvio dell'attività
( I titolari degli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in possesso dei requisiti di seguito indicati che intendono effettuare la vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, devono presentare apposita comunicazione al Ministero della Salute, all'A.I.F.A., alla Regione Lazio, al Comune in cui ha sede la struttura commerciale e all'azienda USL competente territorialmente. urn:nir:regione.lazio;giunta.regionale:deliberazione:2006-12-18;864 )

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Iter

L'Azienda USL competente territorialmente verifica la sussistenza dei requisiti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività (Deliberazione della Giunta regionale 18/12/2006, n. 864).

Durata massima del procedimento amministrativo
60 giorni
Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Procura
L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore.
Moduli da compilare e documenti da allegare
Parafarmacia - SCIA per nuova apertura
Autocertificazione del possesso dei requisiti morali
Dichiarazione requisiti oggettivi
Dichiarazione requisiti strutturali e impiantistici
Planimetria dei locali destinati ad attività produttive
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 12:30.57